Regolamento Interno 9 giugno 2009 , n. VIII/840(1)

Regolamento generale del Consiglio regionale

(BURL n. 25, 5° suppl. straord. del 26 Giugno 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-06-09;VIII/840

Art. 35
(Validità delle deliberazioni e accertamento del numero legale)
1. In commissione il numero dei voti disponibili a favore dei rappresentanti di ciascun gruppo corrisponde al numero dei voti spettanti in Consiglio regionale al gruppo stesso. I voti sono egualmente ripartiti tra tutti i rappresentanti di ciascun gruppo senza attribuzione di frazioni di voto. Il presidente della commissione, ai fini dell'attribuzione dei voti eventualmente residuati dalla precedente ripartizione, attesta l'arrivo dei singoli consiglieri e attribuisce tali voti secondo l'ordine di presentazione dei consiglieri stessi alle sedute.
2. I consiglieri appartenenti al gruppo misto esprimono il proprio voto a titolo individuale o in misura corrispondente al numero di consiglieri della componente politica che rappresentano.
3. La commissione può deliberare quando è presente alla votazione un numero di consiglieri corrispondente alla maggioranza dei voti consiliari, computati secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2.
4. Le commissioni deliberano a maggioranza semplice, computata secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2; sono compresi tra i votanti, oltre ai consiglieri che esprimono voto favorevole o contrario, anche gli astenuti; i consiglieri che annunciano di non partecipare alla votazione, presenti in aula di commissione, rilevano ai soli fini del numero legale. Le votazioni avvengono per alzata di mano; immediatamente dopo la proclamazione del risultato può essere richiesta la controprova da parte di almeno tre consiglieri.
5. Il presidente della commissione accerta la sussistenza del numero legale solo prima delle votazioni. Se manca il numero legale, il presidente può sospendere temporaneamente la seduta per un massimo di trenta minuti. Se dopo la sospensione la mancanza del numero legale persiste, il presidente toglie la seduta riportandone gli argomenti all'ordine del giorno della seduta successiva.
NOTE:
1. Deliberazione del Consiglio regionale. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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