Regolamento Interno 9 giugno 2009 , n. VIII/840(1)

Regolamento generale del Consiglio regionale

(BURL n. 25, 5° suppl. straord. del 26 Giugno 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-06-09;VIII/840

Art. 48
(Pareri facoltativi ad altre commissioni)
1. Salvo quanto disposto dagli articoli 6, 37, 49 e 99, il Presidente del Consiglio regionale può disporre che sull'affare assegnato ad una commissione sia espresso il parere di un'altra commissione, relativamente ai punti rientranti nella competenza di quest'ultima.
2. Se una commissione ritiene utile sentire il parere di un'altra commissione od esprimere il proprio parere su un affare assegnato ad un'altra commissione ne fa domanda al Presidente del Consiglio.
3. I pareri sono espressi in forma scritta entro il termine di quindici giorni dall'assegnazione dell'affare; decorso detto termine senza che la commissione abbia espresso il parere richiesto, la commissione competente procede oltre.
NOTE:
1. Deliberazione del Consiglio regionale. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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