Regolamento Interno 9 giugno 2009 , n. VIII/840(1)

Regolamento generale del Consiglio regionale

(BURL n. 25, 5° suppl. straord. del 26 Giugno 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-06-09;VIII/840

Art. 49
(Relazione tecnica e parere obbligatorio sui progetti di legge aventi conseguenze finanziarie)(44)
1. Per i progetti di legge che sono inseriti nella programmazione dei lavori ai sensi dell’articolo 23, le commissioni consiliari competenti richiedono, qualora non sia già presente, alla Giunta regionale la relazione tecnica prevista dalla legge regionale di contabilità. La relazione tecnica è trasmessa dalla Giunta regionale nel termine stabilito dalle commissioni consiliari in relazione alla programmazione dei lavori e comunque non oltre trenta giorni dalla richiesta. La relazione tecnica è aggiornata sulla base degli eventuali emendamenti presentati nel corso dell’istruttoria segnalati dalla commissione consiliare competente che stabilisce, nel rispetto dei termini previsti dal programma e dal calendario dei lavori consiliari, il termine per l’aggiornamento, comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora la Giunta regionale non sia in grado di rispettare i termini fissati dal presente comma ne evidenzia le ragioni ed è tenuta comunque a trasmettere la relazione tecnica almeno due giorni lavorativi prima della seduta della commissione competente in materia di programmazione e bilancio fissata per l’espressione del parere di cui al comma 2.(45)
2. I progetti di legge comportanti spese o minori entrate, assegnati alle commissioni di merito, sono sottoposti anche al parere della commissione competente in materia di programmazione e bilancio per la valutazione della quantificazione e della copertura degli oneri e della conformità alla legge regionale di contabilità; il parere è espresso alla commissione di merito in forma scritta.
3. Ai fini di cui al comma 2, la commissione consiliare di merito trasmette il testo sul quale ha concluso l'istruttoria, la relativa relazione tecnica di cui al comma 1, se pervenuta, e, nel caso si sia discostata da quanto in essa espresso, le motivazioni relative, alla commissione competente in materia di programmazione e bilancio che si esprime entro quindici giorni e comunque nel rispetto dei termini previsti dal programma e dal calendario dei lavori consiliari; se il parere è favorevole e corredato dalla relativa norma finanziaria, il presidente della commissione di merito trasmette il progetto di legge, unitamente alla relazione tecnica, al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea; se il parere è negativo sottopone nuovamente il progetto all'esame della commissione.(46)
4. Un progetto di legge, prima che siano decorsi i termini stabiliti per la trasmissione della relazione tecnica della Giunta regionale, nonché quelli assegnati alla commissione competente in materia di programmazione e bilancio per l'espressione del parere di cui al comma 2, non può essere iscritto all'ordine del giorno del Consiglio.
5. Qualora la commissione referente si sia discostata da quanto espresso nella relazione tecnica di cui al comma 1, ovvero non si adegui ai rilievi o alle condizioni espresse nel parere di cui al comma 2, ne indica le ragioni nella relazione scritta al Consiglio.
NOTE:
1. Deliberazione del Consiglio regionale. Torna al richiamo nota
44. L'articolo è stato sostituito dall'art. 19, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
45. Il comma è stato sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565. Torna al richiamo nota
46. Il comma è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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