Regolamento Interno 9 giugno 2009 , n. VIII/840(1)

Regolamento generale del Consiglio regionale

(BURL n. 25, 5° suppl. straord. del 26 Giugno 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-06-09;VIII/840

Art. 51
(Funzioni di vigilanza e controllo)
1. Le commissioni consiliari possono chiedere, tramite il proprio presidente, alla Giunta regionale la documentazione, le informazioni e i chiarimenti ritenuti utili e necessari per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 18, comma 4, dello Statuto.
2. Le commissioni possono, tramite il proprio presidente, chiedere alla Giunta regionale di riferire in merito all'attuazione dei piani e dei programmi, nonché delle deliberazioni consiliari, ivi compresi le risoluzioni, gli ordini del giorno e le mozioni che prevedono adempimenti da parte della Giunta.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, i presidenti delle commissioni verificano lo stato di attuazione delle richieste formulate nei confronti della Giunta regionale e ne promuovono il tempestivo soddisfacimento.
4. Le funzioni di vigilanza e controllo sono esercitate verificando che l'attività della Giunta regionale e degli enti e delle società del sistema regionale corrisponda agli obiettivi generali di sviluppo economico, sociale e territoriale e agli atti di indirizzo politico deliberati dal Consiglio regionale, e che si svolga nel rispetto dei principi del Titolo IV dello Statuto.
5. Quando le commissioni chiedono l'acquisizione di atti e documenti, la loro trasmissione deve essere effettuata entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
6. Quando le commissioni chiedono l'intervento del Presidente della Regione o di un assessore, la data della seduta viene concordata, ma deve in ogni caso essere fissata entro il quindicesimo giorno dalla richiesta. Il Presidente della Regione può farsi rappresentare da un componente della Giunta regionale da lui delegato o da un sottosegretario.
7. Le commissioni possono chiedere l'intervento dei rappresentanti della Regione negli enti e nelle società del sistema regionale, sia di nomina consiliare sia di nomina della Giunta regionale, per valutare scelte e situazioni dell'ente e le attività e gli orientamenti del rappresentante.
8. Le commissioni possono convocare i titolari degli uffici dell'amministrazione regionale e degli enti e delle società del sistema regionale dandone congruo preavviso.
9. Le commissioni riferiscono al Consiglio sull'attività svolta con apposite relazioni o proposte di risoluzione.
NOTE:
1. Deliberazione del Consiglio regionale. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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