Regolamento Interno 9 giugno 2009 , n. VIII/840(1)

Regolamento generale del Consiglio regionale

(BURL n. 25, 5° suppl. straord. del 26 Giugno 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-06-09;VIII/840

Art. 52
(Commissioni d'inchiesta)
1. La richiesta di istituzione di una commissione d'inchiesta, sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio regionale, è presentata all'Ufficio di presidenza del Consiglio.
2. La richiesta deve essere motivata e deve indicare la materia di interesse regionale, l'oggetto specifico e le finalità.
3. L'Ufficio di presidenza, entro quindici giorni, verificati i requisiti di cui ai commi 1 e 2, delibera l'istituzione della commissione; la deliberazione istitutiva ne stabilisce la composizione numerica, l'oggetto, le finalità, la durata, nonché le risorse umane e strumentali assegnate. La composizione numerica è stabilita in modo da garantire la presenza nella commissione di almeno un rappresentante per gruppo, fatta salva la possibilità, per i gruppi numericamente più consistenti, di chiedere l'assegnazione di ulteriori consiglieri, anche al fine di assicurare la presenza di entrambi i generi.
4. Entro i successivi dieci giorni i gruppi consiliari indicano al Presidente del Consiglio i nominativi dei consiglieri designati a fare parte della commissione; in caso di inosservanza dei termini da parte di uno o più gruppi vi provvede il Presidente del Consiglio.
5. Nella prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio, la commissione procede, con votazione a scrutinio segreto, all'elezione del proprio ufficio di presidenza. È eletto presidente il consigliere indicato dalle minoranze che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Il vice presidente e il segretario sono eletti a maggioranza dei voti espressi.
6. Al termine dei lavori la commissione d'inchiesta presenta la relazione conclusiva al Consiglio. Sono sempre ammesse relazioni di minoranza. Il Consiglio si esprime attraverso appositi ordini del giorno.
7. Le sedute della commissione non sono pubbliche, salvo diversa decisione della commissione stessa.
8. Sulla pubblicità degli atti della commissione, dopo la conclusione dell'inchiesta, dispone il Presidente del Consiglio, sentito il presidente della commissione. Sino ad allora gli atti sono riservati ai soli componenti della commissione.
8 bis. Qualora i lavori della commissione cessino per qualsiasi causa e non si sia proceduto ai sensi dei commi 6 e 8, i consiglieri regionali possono accedere agli atti della commissione d'inchiesta ai sensi dell'articolo 112, secondo modalità e tempi indicati dagli uffici a supporto della commissione.(47)
NOTE:
1. Deliberazione del Consiglio regionale. Torna al richiamo nota
47. Il comma è stato aggiunto dall'art. 20, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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