Regolamento Interno 9 giugno 2009 , n. VIII/840(1)

Regolamento generale del Consiglio regionale

(BURL n. 25, 5° suppl. straord. del 26 Giugno 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-06-09;VIII/840

Art. 53
(Modalità d'esame delle petizioni popolari)
1. Le petizioni di cui all'articolo 50, comma 4, dello Statuto sono sottoscritte dai presentatori, con l'indicazione della loro residenza e del nominativo di uno dei sottoscrittori quale referente per l'amministrazione.
2. Le petizioni sono presentate al Presidente del Consiglio regionale, che, verificatane l'ammissibilità, le trasmette alla commissione consiliare competente e ne dà comunicazione all'Assemblea consiliare e alla Giunta regionale.
3. La petizione è iscritta all'ordine del giorno della commissione consiliare competente entro il termine massimo di sessanta giorni dall'assegnazione.
4. La commissione propone al Consiglio regionale una risoluzione sul merito della petizione, anche per segnalare agli organi competenti la necessità d'intervenire, oppure può deciderne l'archiviazione.
5. Qualora la petizione riguardi provvedimenti già assegnati alle commissioni, essa viene esaminata nello stesso contesto istruttorio.
6. L'esito della petizione è comunicato dal Presidente del Consiglio al referente di cui al comma 1.
NOTE:
1. Deliberazione del Consiglio regionale. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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