1. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche.
2. Per la trattazione di particolari argomenti, su proposta del Presidente o di almeno dieci consiglieri, il Consiglio può deliberare, dopo l'intervento di un consigliere a favore e uno contro per non più di dieci minuti ciascuno, di riunirsi in seduta segreta.
NOTE:
1. Deliberazione del Consiglio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia