Regolamento Interno 9 giugno 2009 , n. VIII/840(1)

Regolamento generale del Consiglio regionale

(BURL n. 25, 5° suppl. straord. del 26 Giugno 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-06-09;VIII/840

Art. 58
(Validità delle deliberazioni)
1. Salve le disposizioni di legge che richiedono maggioranze speciali, il Consiglio regionale può deliberare quando è presente alla votazione la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione, non computati fra questi i consiglieri in congedo fino ad un massimo di dieci.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti. Sono compresi fra i votanti, oltre ai consiglieri che abbiano espresso voto favorevole o contrario, anche i consiglieri che si siano astenuti o che abbiano votato scheda bianca.
3. I consiglieri presenti in aula che non partecipano alla votazione, rilevano ai soli fini del numero legale(51).
3 bis. Nelle votazioni che si effettuano con dispositivo elettronico, i consiglieri che non intendono partecipare al voto sono tenuti ad attestare la non partecipazione nei modi indicati dall'Ufficio di presidenza, a norma dell'articolo 76, comma 3, e comunque, se presenti in aula, sono computati ai fini del raggiungimento del numero legale(52).
NOTE:
1. Deliberazione del Consiglio regionale. Torna al richiamo nota
51. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del regolamento interno Torna al richiamo nota
52. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b) del regolamento interno Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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