Regolamento Interno 9 giugno 2009 , n. VIII/840(1)

Regolamento generale del Consiglio regionale

(BURL n. 25, 5° suppl. straord. del 26 Giugno 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-06-09;VIII/840

Art. 59
(Verifica del numero legale)
1. La presenza del numero legale è presunta. Almeno tre consiglieri possono chiederne la verifica dopo che la discussione generale sia stata dichiarata chiusa e prima che sia dato inizio alla votazione; tale richiesta può essere avanzata per ciascuna delle votazioni attinenti ad una deliberazione e non è ammessa per l'approvazione del processo verbale e la deliberazione riguardante le richieste di congedo ai sensi dell'articolo 63, comma 2.(53)
2. I consiglieri che richiedono una votazione qualificata, così come quelli che richiedono la verifica del numero legale, nonché il Presidente dell'Assemblea, sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.
3. Non si procede alla preventiva verifica del numero legale quando la votazione avviene per appello nominale o a scrutinio segreto.
4. La verifica è effettuata mediante dispositivo elettronico, ovvero, in caso di mancato funzionamento di esso, mediante appello nominale.
NOTE:
1. Deliberazione del Consiglio regionale. Torna al richiamo nota
53. Il comma è stato modificato dall'art. 23, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi