Regolamento Interno
9 giugno 2009
, n. VIII/840(1)
Regolamento generale del Consiglio regionale
(BURL n. 25, 5° suppl. straord. del 26 Giugno 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-06-09;VIII/840
Art. 59
(Verifica del numero legale)
1. La presenza del numero legale è presunta. Almeno tre consiglieri possono chiederne la verifica dopo che la discussione generale sia stata dichiarata chiusa e prima che sia dato inizio alla votazione; tale richiesta può essere avanzata per ciascuna delle votazioni attinenti ad una deliberazione e non è ammessa per l'approvazione del processo verbale e la deliberazione riguardante le richieste di congedo ai sensi dell'articolo 63, comma 2.(53)
2. I consiglieri che richiedono una votazione qualificata, così come quelli che richiedono la verifica del numero legale, nonché il Presidente dell'Assemblea, sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia