Regolamento Interno 9 giugno 2009 , n. VIII/840(1)

Regolamento generale del Consiglio regionale

(BURL n. 25, 5° suppl. straord. del 26 Giugno 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-06-09;VIII/840

Art. 60
(Mancanza del numero legale)
1. Se manca il numero legale il Presidente dell'Assemblea può sospendere oppure togliere la seduta. Il Presidente toglie la seduta dopo tre verifiche consecutive nelle quali è constatata la mancanza del numero legale. Quando la seduta è tolta, salva diversa disposizione del Presidente, il Consiglio si intende riconvocato, senza altro avviso, con lo stesso ordine del giorno, alla medesima ora del giorno seguente non festivo.
NOTE:
1. Deliberazione del Consiglio regionale. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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