Regolamento Interno 9 giugno 2009 , n. VIII/840(1)

Regolamento generale del Consiglio regionale

(BURL n. 25, 5° suppl. straord. del 26 Giugno 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-06-09;VIII/840

Art. 68
(Facoltà di parlare)
1. Durante la seduta i consiglieri regionali intervengono dal proprio seggio, rivolgendosi al Presidente, dopo averne ottenuta facoltà dallo stesso.
2. I consiglieri per intervenire nella discussione devono iscriversi a parlare prima che la stessa abbia inizio, fatta salva la facoltà del Presidente di accettare ulteriori iscrizioni nel corso della discussione. I consiglieri possono scambiare tra loro l'ordine di iscrizione, dandone preventivo avviso al Presidente. Il consigliere iscritto che sia assente dall'aula al momento del suo turno si intende che abbia rinunciato a parlare; é tuttavia facoltà del Presidente riprogrammare l'intervento prima della fine della discussione generale.
NOTE:
1. Deliberazione del Consiglio regionale. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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