Regolamento Interno 9 giugno 2009 , n. VIII/840(1)

Regolamento generale del Consiglio regionale

(BURL n. 25, 5° suppl. straord. del 26 Giugno 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-06-09;VIII/840

Art. 85
(Presentazione e trattazione di ordini del giorno)
1. Ciascun consigliere può presentare, come primo firmatario, fino a cinque ordini del giorno sui contenuti di un progetto di legge, recanti impegni rivolti alla Giunta regionale, nell'ambito delle sue competenze, ad assumere determinate iniziative in relazione a specifiche disposizioni del progetto di legge, entro le ore dodici e trenta del giorno non festivo precedente quello dell'inizio della seduta nella quale il progetto viene discusso. Nel corso della discussione generale possono ancora essere presentati ordini del giorno da parte dei presidenti dei gruppi consiliari in numero massimo di tre per ciascun gruppo.(71)
2. Ciascun ordine del giorno è illustrato da uno dei presentatori dopo la chiusura della discussione generale per un tempo non superiore a cinque minuti, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 83.
4. Gli ordini del giorno di non passaggio agli articoli sono risolti con un'unica votazione, da effettuare al termine della discussione generale.
4 bis. Gli ordini del giorno possono essere votati per parti separate a norma dell'articolo 93 sentito il proponente.(73)
5. Gli ordini del giorno sono votati prima della votazione finale sul progetto; è ammessa, sul complesso degli ordini del giorno presentati, una dichiarazione di voto di un consigliere per gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 83.
6. Ciascun consigliere può proporre ordini del giorno anche in relazione a provvedimenti diversi dai progetti di legge, fatti salvi gli specifici casi di esclusione previsti dal regolamento.
7. Le limitazioni alla presentazione degli ordini del giorno di cui al comma 1 non si applicano nel caso di concessione della deroga di cui all'articolo 23, comma 12.
7 bis. Al testo degli ordini del giorno sono ammessi emendamenti purché tali da non stravolgerne il significato e con il consenso dei proponenti.(74)
NOTE:
1. Deliberazione del Consiglio regionale. Torna al richiamo nota
71. Il comma è stato sostituito dall'art. 29, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
72. Il comma è stato abrogato dall'art. 29, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
73. Il comma è stato aggiunto dall'art. 29, comma 1, lett. c) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
74. Il comma è stato aggiunto dall'art. 29, comma 1, lett. d) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi