Regolamento Interno 9 giugno 2009 , n. VIII/840(1)

Regolamento generale del Consiglio regionale

(BURL n. 25, 5° suppl. straord. del 26 Giugno 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-06-09;VIII/840

Art. 88
(Ammissibilità degli emendamenti)
1. Sull'ammissibilità degli emendamenti decide il Presidente dell'Assemblea.
2. Il Presidente, motivandone le ragioni, decide in ordine alla inammissibilità di emendamenti che siano:(77)
a) formulati con frasi sconvenienti;
b) non inerenti all'oggetto della discussione;
c) puramente formali;
d) contrari ai principi e alle norme costituzionali o statutarie;(78)
e) in contrasto con precedenti deliberazioni adottate nel corso dello stesso procedimento legislativo;
e bis) manifestamente privi di indicazioni riguardanti la copertura finanziaria in caso di spese o minori entrate.(79)
2 bis. Sull'ammissibilità degli emendamenti che comportano conseguenze finanziarie, presentati ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3, decide il Presidente dell'Assemblea sentiti il proponente, il rappresentante della Giunta regionale e il presidente della commissione competente in materia di programmazione e bilancio, anche in considerazione della relazione tecnica laddove prevista.(80)
NOTE:
1. Deliberazione del Consiglio regionale. Torna al richiamo nota
77. Il comma è stato modificato dall'art. 13, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565. Torna al richiamo nota
78. La lettera è stata sostituita dall'art. 13, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565. Torna al richiamo nota
79. La lettera è stata aggiunta dall'art. 13, comma 1, lett. c) del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565. Torna al richiamo nota
80. Il comma è stato aggiunto dall'art. 31, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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