1. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo, può essere chiesta la votazione per parti separate.
2. La votazione per parti separate può essere chiesta da ciascun consigliere e su di essa decide il Presidente.
NOTE:
1. Deliberazione del Consiglio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia