Regolamento Interno 9 giugno 2009 , n. VIII/840(1)

Regolamento generale del Consiglio regionale

(BURL n. 25, 5° suppl. straord. del 26 Giugno 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-06-09;VIII/840

Art. 104 bis
(Riunioni congiunte del Consiglio regionale e del Consiglio delle autonomie locali)(102)
1. Il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali possono riunirsi annualmente in seduta congiunta per l'esame dello stato delle autonomie locali della Regione. La convocazione e l'ordine del giorno della seduta congiunta sono stabiliti dal Presidente del Consiglio, sentiti il Presidente del Consiglio delle autonomie locali e la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.
2. La seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio regionale ed è regolata dal presente regolamento in quanto applicabile.
NOTE:
1. Deliberazione del Consiglio regionale. Torna al richiamo nota
102. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 41, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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