Regolamento Interno 9 giugno 2009 , n. VIII/840(1)

Regolamento generale del Consiglio regionale

(BURL n. 25, 5° suppl. straord. del 26 Giugno 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-06-09;VIII/840

Art. 107
(Procedimento di approvazione dei testi unici compilativi)
1. Per il riordino e la semplificazione della normativa regionale mediante testi unici meramente compilativi si applicano le disposizioni previste dalla legislazione regionale vigente e le procedure di cui al presente articolo.
2. Il progetto di legge di testo unico è assegnato dal Presidente del Consiglio regionale alla commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali.
3. La commissione esamina il progetto di testo unico e verifica che esso contenga la puntuale individuazione del testo vigente delle norme riguardanti la materia o il settore omogeneo cui è dedicato; qualora ravvisi nel testo disposizioni aventi carattere innovativo rispetto alle disposizioni legislative vigenti, ne dispone lo stralcio ovvero provvede a ripristinare il testo vigente delle norme.
4. In sede di esame da parte della commissione sono ammesse unicamente modifiche finalizzate a salvaguardare il rispetto dei criteri di redazione dei testi unici compilativi previsti dalle disposizioni vigenti.
5. Il progetto di legge di testo unico è esaminato ed approvato dalla commissione articolo per articolo e trasmesso all'Assemblea con una relazione illustrativa che ne evidenzi la conformità ai criteri di redazione dei testi unici compilativi.
6. Il progetto di legge di testo unico è approvato dal Consiglio, dopo la discussione generale e le eventuali dichiarazioni di voto, con la sola votazione finale. Non è ammessa la presentazione di emendamenti.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai progetti di legge di modifica dei testi unici, per i quali si utilizzano le procedure ordinarie.
8. Per il progetto di legge di testo unico non si applicano le disposizioni relative all'abbinamento di cui all'articolo 36.
NOTE:
1. Deliberazione del Consiglio regionale. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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