Regolamento Interno
9 giugno 2009
, n. VIII/840(1)
Regolamento generale del Consiglio regionale
(BURL n. 25, 5° suppl. straord. del 26 Giugno 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-06-09;VIII/840
Art. 107
(Procedimento di approvazione dei testi unici compilativi)
1. Per il riordino e la semplificazione della normativa regionale mediante testi unici meramente compilativi si applicano le disposizioni previste dalla legislazione regionale vigente e le procedure di cui al presente articolo.
2. Il progetto di legge di testo unico è assegnato dal Presidente del Consiglio regionale alla commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali.
3. La commissione esamina il progetto di testo unico e verifica che esso contenga la puntuale individuazione del testo vigente delle norme riguardanti la materia o il settore omogeneo cui è dedicato; qualora ravvisi nel testo disposizioni aventi carattere innovativo rispetto alle disposizioni legislative vigenti, ne dispone lo stralcio ovvero provvede a ripristinare il testo vigente delle norme.
4. In sede di esame da parte della commissione sono ammesse unicamente modifiche finalizzate a salvaguardare il rispetto dei criteri di redazione dei testi unici compilativi previsti dalle disposizioni vigenti.
5. Il progetto di legge di testo unico è esaminato ed approvato dalla commissione articolo per articolo e trasmesso all'Assemblea con una relazione illustrativa che ne evidenzi la conformità ai criteri di redazione dei testi unici compilativi.
6. Il progetto di legge di testo unico è approvato dal Consiglio, dopo la discussione generale e le eventuali dichiarazioni di voto, con la sola votazione finale. Non è ammessa la presentazione di emendamenti.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai progetti di legge di modifica dei testi unici, per i quali si utilizzano le procedure ordinarie.
8. Per il progetto di legge di testo unico non si applicano le disposizioni relative all'abbinamento di cui all'articolo 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia