Regolamento Interno 9 giugno 2009 , n. VIII/840(1)

Regolamento generale del Consiglio regionale

(BURL n. 25, 5° suppl. straord. del 26 Giugno 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-06-09;VIII/840

Art. 124
(Mozioni urgenti)(118)
1. Sono urgenti le mozioni relative a fatti sui quali è indifferibile assumere iniziative da parte della Regione o le mozioni di attualità politica, determinata da fatti verificatisi o divenuti noti successivamente alla convocazione della seduta.
2. Possono essere trattate con urgenza, ai sensi dell’articolo 67, commi 4 e 6, le mozioni presentate da almeno otto consiglieri; ai soli fini del raggiungimento del numero di firme necessario per la presentazione, ciascun consigliere può sottoscrivere una sola mozione urgente, escluse le mozioni presentate ai sensi del comma 5.
3. Nelle sedute dedicate allo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo, di cui all’articolo 122, comma 2, possono essere ammesse alla trattazione non più di due mozioni urgenti, una per la maggioranza e una per le minoranze. È sempre fatto salvo quanto previsto al comma 5.
4. Sull’ammissione alla trattazione delle mozioni urgenti decide il Presidente dell’Assemblea, tenuto conto dell’ordine cronologico di presentazione e dei limiti di cui al comma 3. Il Presidente può convocare la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, anche su richiesta di un presidente di gruppo, prima di decidere in merito. Se richiesto da almeno dieci consiglieri la decisione sulla trattazione è sottoposta al voto del Consiglio che delibera a maggioranza dei due terzi dei votanti.
5. Qualora la mozione sia sottoscritta dai presidenti di tutti i gruppi consiliari, la mozione è sempre considerata urgente e ammessa alla trattazione; il Presidente dell’Assemblea decide in merito alla sua collocazione nell’ordine dei lavori della seduta anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 67, comma 6.
6. Non sono ammissibili mozioni urgenti il cui contenuto riguardi le mozioni iscritte all’ordine del giorno.
NOTE:
1. Deliberazione del Consiglio regionale. Torna al richiamo nota
118. L'articolo è stato sostituito dall'art. 22, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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