Regolamento Interno 9 giugno 2009 , n. VIII/840(1)

Regolamento generale del Consiglio regionale

(BURL n. 25, 5° suppl. straord. del 26 Giugno 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-06-09;VIII/840

Art. 127 bis
(Esame delle risoluzioni)(121)
1. Le risoluzioni di cui all'articolo 38 sono illustrate dal relatore all'aula per non più di dieci minuti; nella discussione può intervenire un solo consigliere per gruppo per non più di dieci minuti ciascuno, nonché un rappresentante della Giunta regionale; è consentita la dichiarazione di voto da parte di un consigliere per gruppo per non più di cinque minuti ciascuno.
2. Per la presentazione degli emendamenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 87.
NOTE:
1. Deliberazione del Consiglio regionale. Torna al richiamo nota
121. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 50, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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