Regolamento Interno 9 giugno 2009 , n. VIII/840(1)

Regolamento generale del Consiglio regionale

(BURL n. 25, 5° suppl. straord. del 26 Giugno 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-06-09;VIII/840

Art. 133
(Effetti della conclusione della legislatura)
1. Tutti i progetti di legge e gli altri atti il cui iter non si è perfezionato con la definitiva approvazione consiliare decadono alla conclusione della legislatura.
2. Decadono, inoltre, le petizioni presentate ai sensi dell'articolo 50, comma 4, dello Statuto, nonché gli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo di cui al Capo XIII pendenti e depositati presso gli uffici del Consiglio regionale.
3. I progetti di legge di iniziativa popolare decadono qualora entro la legislatura successiva a quella in cui sono stati presentati non si sia perfezionato il relativo iter di approvazione.
NOTE:
1. Deliberazione del Consiglio regionale. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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