REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 2001 , N. 1

Regolamento di contabilità della Giunta regionale

(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 06 Aprile 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-04-02;1

Art. 4.
Procedure per le variazioni di bilancio.
1. Le variazioni al bilancio regionale sono disposte o autorizzate con legge.
2. Le variazioni all’entrata ed alla spesa di cui all’art. 42, comma 6 della L.R. 34/78 e sue modificazioni per dare esecuzione a leggi approvate dal Consiglio regionale prima dell’approvazione del bilancio, ma entrate in vigore successivamente a tale approvazione e che abbiano proceduto a quantificare la spesa autorizzata ponendola a carico dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, sono disposte tuttavia con deliberazione della Giunta regionale da comunicarsi entro 10 giorni al Consiglio. La copertura finanziaria di tali spese se non risulta assicurata con corrispondenti maggiori entrate deve essere prevista a carico dei fondi speciali.
3. Sono disposte con deliberazione della Giunta regionale anche le seguenti variazioni compensative:
a) all’interno della stessa unità previsionale di base possono essere effettuate variazioni compensative di spesa tra diversi capitoli purché non riguardino spese di natura obbligatoria, in annualità, a pagamento differito o direttamente regolate con legge, come previsto all’art. 49, comma 3 della L.R. 34/78 e sue modificazioni;
b) tra unità previsionali di base diverse possono essere effettuate variazioni compensative con delibera della Giunta regionale, da comunicarsi al Consiglio entro 10 giorni ai sensi dell’art. 49, comma 2 della L.R. 34/78 e sue modificazioni purché con provvedimento di legge di bilancio o di variazione di bilancio sia stata data la compensabilità tra quelle unità previsionali di base. In tal caso le unità previsionali di base vengono a far parte di uno stesso gruppo unità previsionali di base e tra le unità previsionali di base dello stesso gruppo diviene possibile effettuare variazioni compensative tra i capitoli. L’autorizzazione alla compensabilità può essere attribuita alle unità previsionali di base strettamente collegate nell’ambito di una stessa funzione-obiettivo o programma o progetto;
c) nel caso di assegnazioni a destinazione vincolata le variazioni compensative tra le risorse di capitoli di una stessa unità previsionali di base o gruppo unità previsionali di base può essere effettuata tra capitoli nell’ambito dello stesso vincolo specifico che deriva dalla destinazione stabilita per le risorse dalla UE, dallo Stato o da altri soggetti così come indicato all’art. 49 comma 4 della L.R. 34/78 e sue modificazioni;
d) possono sempre essere effettuate ai sensi dell’art. 49 commi 5 e 6 della L.R. 34/78 e sue modificazioni con deliberazione di Giunta regionale, da comunicarsi al Consiglio regionale entro 10 giorni, variazioni compensative tra le risorse di unità previsionali di base in conto capitale appartenenti alla stessa funzione-obiettivo, ma nel caso di stanziamenti autorizzati da leggi diverse la Giunta deve acquisire da parte della competente commissione consiliare un parere consultivo che si intende comunque acquisito decorsi 15 giorni dal ricevimento della variazione;
e) tra unità previsionali di base diverse in conto capitale e della medesima funzione obiettivo sono autorizzate variazioni compensative con delibera di Giunta delle risorse dei fondi di cui al comma 1 dell’art. 49-bis destinati al finanziamento di programmi e progetti cofinanziati dall’UE, di intese istituzionali di programma e di programmi intersettoriali di rilevanza regionale. Le variazioni sono comunicate al Consiglio regionale entro 10 giorni ai sensi dell’art. 49-bis comma 5 della L.R. 34/78 e sue modificazioni.
4. L’iscrizione in bilancio di entrate dello Stato, della UE o di altri soggetti e della corrispondente spesa vincolata con destinazione regolata da leggi regionali o statali ai sensi dell’art. 49 comma 7 della L.R. 34/78 e sue modificazioni è disposta con delibera della Giunta regionale comunicata al Consiglio entro 10 giorni.
5. Si provvede all’adeguamento delle previsioni degli stanziamenti relativi alle contabilità speciali con le stesse modalità di cui al comma precedente.
6. Sempre con deliberazione della Giunta regionale comunicata al Consiglio entro 10 giorni si provvede alla variazione di spesa in relazione all’approvazione ed alla modifica di programmi o progetti dell’UE, di accordi di programma-quadro o di progetti intersettoriali, mediante prelievo delle somme previste nei fondi per il finanziamento di programmi e progetti cofinanziati dall’UE, di intese istituzionali di programma e di programmi intersettoriali di rilevanza regionale ai sensi dell’art. 49-bis commi 3 e 4 della L.R. 34/78 e sue modificazioni.
7. Con decreto del dirigente della Struttura competente in materia di bilancio e ragioneria vengono reiscritte in bilancio le somme corrispondenti a residui perenti su stanziamenti a destinazione vincolata nel caso di revoca o annullamento dell’impegno originario così come previsto ai commi 7 e 8 dell’art. 50 della L.R. 34/78 e successive modificazioni.
8. Le delibere ed il decreto di cui ai precedenti punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 devono indicare le unità previsionali di base oggetto della variazione di bilancio ed i capitoli interessati dalla variazione degli stanziamenti per l’aggiornamento del documento tecnico di cui all’art. 31 comma 6 della L.R. 34/78 e sue successive modificazioni.
9. Ogni variazione di bilancio con legge regionale deve essere deliberata entro il 31 ottobre dell’anno a cui il bilancio si riferisce; possono essere deliberate entro il 30 novembre tutte le variazioni con atto amministrativo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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