REGOLAMENTO REGIONALE
2 aprile 2001
, N. 1
Regolamento di contabilità della Giunta regionale
(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 06 Aprile 2001 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-04-02;1
Art. 8.
Reiscrizione dei fondi statali e della UE.
1. La reiscrizione delle spese di cui all’art. 50 della legge regionale di contabilità e dell’art. 3, comma 6 della L.R. 1/98 , viene effettuata con decreto del dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria entro il 31 marzo di ogni anno. Il decreto è allegato al rendiconto dell’esercizio in cui è stato adottato.
2. Per le spese relative alla realizzazione di programmi comunitari, la reiscrizione è estesa alle economie realizzate sugli impegni assunti negli esercizi finanziari precedenti e imputati ai capitoli di cofinanziamento della UE, dello Stato e della Regione, nonché alle economie realizzate sugli impegni relativi ai fondi per l’ulteriore finanziamento di programmi comunitari; le economie possono essere reiscritte nella competenza dell’esercizio finanziario in corso.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia