REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 2001 , N. 1

Regolamento di contabilità della Giunta regionale

(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 06 Aprile 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-04-02;1

Art. 9.
Anticipazioni di cassa.
1. Le anticipazioni di cassa, autorizzate con deliberazione della Giunta regionale da comunicarsi entro 10 giorni al Consiglio, sono attivate dal tesoriere sulla base di specifiche richieste inoltrate, in corso d’anno, dal dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria, con le modalità stabilite nell’apposita convenzione di tesoreria.
2. Il tesoriere concede le anticipazioni dopo aver accertato che siano state utilizzate tutte le disponibilità esistenti sul conto di tesoreria e provvede a ridurre l’esposizione debitoria con le prime riscossioni della Regione.
3. Gli interessi sulle anticipazioni di cassa, dovuti dalla Regione, sono calcolati al tasso convenuto e per il periodo e l’ammontare di effettivo utilizzo delle somme.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi