REGOLAMENTO REGIONALE
2 aprile 2001
, N. 1
Regolamento di contabilità della Giunta regionale
(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 06 Aprile 2001 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-04-02;1
Art. 9.
Anticipazioni di cassa.
1. Le anticipazioni di cassa, autorizzate con deliberazione della Giunta regionale da comunicarsi entro 10 giorni al Consiglio, sono attivate dal tesoriere sulla base di specifiche richieste inoltrate, in corso d’anno, dal dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria, con le modalità stabilite nell’apposita convenzione di tesoreria.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia