REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 2001 , N. 1

Regolamento di contabilità della Giunta regionale

(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 06 Aprile 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-04-02;1

Art. 12.
Riscossione e versamento.
1. Gli incaricati della riscossione, o gli altri enti cui è demandata la riscossione di entrate regionali curano, nei limiti delle loro rispettive attribuzioni e sotto la loro responsabilità, che la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente.
2. Gli ordini di riscossione sono firmati dal dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria e devono contenere:
a) numero progressivo;
b) data di emissione;
c) esercizio finanziario e esercizio di provenienza;
d) capitolo di bilancio cui è riferita l’entrata e relativo numero di accertamento;
e) generalità del debitore;
f) somma da riscuotere in cifre e in lettere;
g) causale dell’entrata.
3. Gli ordini di riscossione possono essere archiviati, per ogni esercizio finanziario, in ordine cronologico crescente, in base al numero di emissione, oppure mediante lo strumento della lettura ottica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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