REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 2001 , N. 1

Regolamento di contabilità della Giunta regionale

(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 06 Aprile 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-04-02;1

Art. 13.
Annullamento di crediti.
1. Il dirigente competente per materia è autorizzato all’annullamento dei crediti di cui all’articolo 56 della legge regionale di contabilità, qualora la differenza fra l’entità di ogni singola entrata e l’ammontare complessivo dei costi, diretti e indiretti, connessi alle relative operazioni di riscossione non risulti superiore all’importo di L. 48.407 (25 €).
2. Il dirigente della struttura competente per materia autorizza, con apposito decreto, la cancellazione o riduzione dell’accertamento.
3. I decreti sono trasmessi alla struttura competente in materia di bilancio e ragioneria per la registrazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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