REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 2001 , N. 1

Regolamento di contabilità della Giunta regionale

(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 06 Aprile 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-04-02;1

Art. 17.
Liquidazione delle spese.
1. La liquidazione delle spese consiste nel riconoscimento del preciso ammontare della somma da pagare, del creditore e della causale e viene effettuata dal dirigente della struttura competente per materia con una nota di liquidazione.
2. La nota di liquidazione deve indicare:
a) il creditore o i creditori, con gli elementi idonei alla loro identificazione;
b) la somma dovuta;
c) le modalità di pagamento;
d) l’anno, il numero dell’impegno di spesa e gli estremi del provvedimento di impegno divenuto esecutivo;
e) le eventuali economie di spesa realizzate sugli impegni.
3. Il dirigente che effettua la liquidazione si assume la responsabilità in ordine:
a) all’accertamento delle condizioni che rendono certa, liquida ed esigibile la spesa e, in ogni caso, alla sussistenza dei presupposti necessari alla liquidazione in base alla legge, all’atto di impegno, al contratto ed agli atti successivi all’impegno medesimo;
b) alla congruità della spesa da liquidare con la somma impegnata;
c) alla corretta applicazione della normativa fiscale e previdenziale;
d) all’accertamento della disponibilità della somma impegnata;
e) all’accertamento della disponibilità di cassa;
f) al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 27 della legge regionale di contabilità;
g) alla completezza e regolarità della documentazione richiamata nella nota di liquidazione o ad essa allegata;
h) alla corretta individuazione del destinatario della spesa, delle variazioni di residenza, della ragione e denominazione sociale, nonché alle modalità di pagamento dei titoli di spesa richieste ai sensi del successivo art. 22.
4. La nota di liquidazione può consistere nell’apposizione della firma e degli elementi necessari sulla fattura o altro documento di spesa.
5. La liquidazione può essere disposta con decreto del dirigente della struttura competente per materia, qualora sia necessario approvare o certificare contestualmente altre situazioni amministrative che condizionano il pagamento. Il decreto di liquidazione deve indicare tutti gli elementi previsti dal secondo comma. (1)
NOTE:
1. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1 del r.r. 12 luglio 2001, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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