REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 2001 , N. 1

Regolamento di contabilità della Giunta regionale

(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 06 Aprile 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-04-02;1

Art. 18.
Ordinazione delle spese.
1. All’ordinazione dei pagamenti delle spese provvede il dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria, sulla base delle note di liquidazione, osservandone la successione cronologica salvo i casi di particolare urgenza e di limitate disponibilità di cassa autorizzati come da successivo articolo 20.
2. L’ordinazione del pagamento viene eseguita mediante l’emissione di ordini di pagamento alla tesoreria a favore del creditore o dei creditori.
3. I titoli di spesa sono firmati dal responsabile della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria.
4. Gli ordinativi di pagamento, individuali o collettivi, devono indicare:
a) il numero d’ordine progressivo per esercizio finanziario;
b) il creditore o i creditori;
c) la somma da pagare;
d) l’esercizio cui la spesa si riferisce;
e) il capitolo di bilancio cui la spesa è imputata;
f) gli estremi dell’atto autorizzativo che legittima l’erogazione della spesa;
g) la causale del pagamento;
h) le modalità di estinzione.
5. Ogni ordinativo dovrà riferirsi ad un solo capitolo di spesa.
6. Gli ordinativi di pagamento possono essere archiviati, per ogni esercizio finanziario, in ordine cronologico crescente, in base al numero di emissione, oppure mediante lo strumento della lettura ottica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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