REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 2001 , N. 1

Regolamento di contabilità della Giunta regionale

(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 06 Aprile 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-04-02;1

Art. 22.
Estinzione dei mandati di pagamento.(2)
1. I mandati di pagamento sono estinti in conformità a quanto previsto dalla convenzione relativa all’affidamento del servizio di tesoreria, mediante:
a) emissione di assegno di bonifico o rilascio di quietanza da parte dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi. Il tesoriere è tenuto ad eseguire il pagamento previo accertamento della qualità di procuratore, rappresentante, tutore, curatore, o erede del creditore della Regione intestatario dell’ordinativo di pagamento, sulla scorta degli atti comprovanti una di dette condizioni;
b) compensazione totale o parziale, da eseguirsi con ordinativi d’incasso da emettersi a carico dei beneficiari dei titoli stessi, per ritenute a qualsiasi titolo da effettuarsi sui pagamenti;
c) versamento su conto corrente postale o bancario intestati ai beneficiari, previa richiesta degli stessi; in questi casi costituiscono quietanza, rispettivamente, la ricevuta postale del versamento e dichiarazione da apporre sul titolo di spesa, da parte della Tesoreria regionale, attestante l’avvenuta esecuzione della disposizione di pagamento indicata sul titolo medesimo;
d) commutazione, a richiesta del creditore, in assegno circolare o altro titolo equivalente non trasferibile da emettersi a favore del richiedente e da spedire allo stesso con raccomandata con avviso di ricevimento con spese a suo carico. La dichiarazione di commutazione apposta dal tesoriere sul titolo di spesa, cui va allegato l’avviso di ricevimento, sostituisce la quietanza liberatoria. In mancanza dell’avviso di ricevimento, il tesoriere apporrà sul titolo di spesa la data di estinzione dell’assegno circolare medesimo.
2. I titoli di spesa non pagati entro il termine dell’esercizio finanziario nel quale sono stati emessi sono commutati d’ufficio, a cura del tesoriere regionale, in assegni circolari o altri titoli equivalenti non trasferibili, ovvero in libretto a risparmio al portatore intestato ai beneficiari dei titoli stessi. In particolare:
a) per importi superiori a L. 100.000 (€ 51,65) e fino a L. 50.000.000 (€ 25.822,84) sono commutati in assegni di bonifico, non trasferibili, da emettersi a cura della tesoreria regionale;
b) con importo superiore al limite sopra indicato sono commutati in libretti a risparmio al portatore;
c) con importi inferiori a L. 100.000 (€ 51,65) sono commutati in libretto a risparmio cumulativo;
d) gli assegni restituiti per irreperibilità del destinatario e quelli non incassati entro il periodo della loro validità– che viene stabilita in 90 giorni dalla data di emissione – sono a loro volta commutati a cura della tesoreria regionale, in libretti a risparmio al portatore rispettivamente entro 15 giorni dalla restituzione e 60 giorni dalla data di scadenza dei termini di validità. Fermi restando i termini stabiliti per la commutazione in libretti, gli assegni restituiti di importo inferiore a L. 1.000.000 (€ 516,46) sono inseriti in un apposito elenco da tenersi a cura della tesoreria regionale e gli importi relativi sono versati in un libretto a risparmio al portatore, mentre gli assegni restituiti di importo superiore a L. 1.000.000 (€ 516,46), sono commutati in libretti a risparmio singoli. Ai libretti a risparmio di cui al presente punto è attribuita valuta retrodatata alla chiusura dell’esercizio finanziario precedente;
e) sui libretti a risparmio il tesoriere apporrà la seguente dicitura: libretto emesso per commutazione, ai sensi dell’articolo 22 del regolamento di contab ilità della Giunta regionale n. 1 del 2 aprile 2001, del mandato di pagamento della Regione Lombardia del ..... n. ...
3. Agli effetti del rendiconto generale della Regione e della verifica e definizione dei rapporti con il tesoriere regionale, i titoli di spesa come sopra commutati si considerano pagati.
4. I libretti a risparmio sono custoditi dal tesoriere regionale che tiene un aggiornato registro di carico e scarico, le cui risultanze sono comunicate mensilmente al servizio ragioneria.
5. Gli interessi maturati sui predetti libretti competono agli intestatari dei libretti medesimi.
6. Alla consegna dei libretti a risparmio, i beneficiari o loro aventi causa sono tenuti a rilasciare separata quietanza liberatoria a fronte del titolo di spesa commutato nel libretto medesimo.
7. I libretti a risparmio non estinti dagli intestatari o loro aventi causa entro i termini previsti dalle norme della presente legge in materia di perenzione amministrativa, sono estinti d’ufficio e le somme risultanti, per capitali ed interessi, sono versate dal tesoriere regionale in conto entrate della Regione.
8. Le somme introitate dalla Regione ai sensi del comma precedente, a richiesta degli aventi diritto formulata entro i termini previsti dalle vigenti norme in materia di prescrizioni, sono riprodotte, per un importo corrispondente al debito originario della Regione, nell’apposito capitolo, iscritto tra le spese obbligatorie dei singoli bilanci annuali di competenza.
9. La Giunta regionale è autorizzata a regolare tutti i rapporti con la tesoreria regionale concernenti modalità e condizioni di applicazione del presente articolo, compresi gli effetti conseguenti alla scadenza di validità dei titoli di credito, della loro inesigibilità e di quanto altro necessario alla tutela degli interessi della Regione, nonché gli importi minimi e massimi dei titoli di spesa commutabili in assegni circolari o altri titoli equivalenti ed in libretti di risparmio al portatore ed i casi in cui non è ammessa la commutazione d’ufficio.
10. Le disposizioni di pagamento di cui al presente articolo si intendono eseguite:
a) alla data dell’effettivo pagamento al creditore della Regione nel caso di cui al punto a) del precedente primo comma;
b) alla data del versamento in conto corrente postale ovvero delle commutazioni rispettivamente previste dalla lettera c) e d) del primo comma nonché dal terzo comma del presente articolo;
c) alla data dell’inizio da parte del tesoriere della procedura per l’esecuzione dell’accreditamento al creditore della Regione nel caso di versamento su conto corrente bancario come ulteriormente previsto dalla lettera c) del precedente primo comma. Qualora l’accreditamento debba effettuarsi in data certa prestabilita, lo stesso si intende eseguito a quest’ultima data.
11. Al di fuori dei casi previsti dal comma 3, se durante il corso dell’esercizio finanziario il tesoriere non fosse in grado di estinguere per qualsiasi motivata ragione i titoli di spesa avuti in carico attraverso le modalità di pagamento indicate nel presente articolo, gli stessi possono essere commutati d’ufficio, a sua cura, in assegni di bonifico non trasferibile entro sessanta giorni dal ricevimento degli ordinativi di pagamento.
12. Gli assegni di cui al comma 11, restituiti per irreperibilità del destinatario e quelli comunque non incassati entro la fine dell’esercizio in corso, sono a loro volta commutati in libretti a risparmio al portatore, con le modalità indicate alla lettera c) del secondo comma del presente articolo.
NOTE:
2. L’articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 2 del r.r. 12 luglio 2001, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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