REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 2001 , N. 1

Regolamento di contabilità della Giunta regionale

(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 06 Aprile 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-04-02;1

Art. 24.
Residui passivi perenti.
1. L’eliminazione delle somme perenti dal conto residui è effettuata d’ufficio all’atto della predisposizione del rendiconto generale.
2. Le somme reclamate dai creditorì sono direttamente imputate agli stanziamenti di competenza degli appositi fondi a seconda che si tratti di spese correnti o in capitale, e di spese già finanziate con risorse proprie o con risorse a specifica destinazione.
3. Con la nota di liquidazione si procede all’assunzione del nuovo impegno di spesa sull’apposito fondo, verificandone la corretta imputazione sulla base dell’originaria scrittura contabile riferita al residuo caduto in perenzione.
4. L’impegno e contestuale liquidazione di tali somme è effettuata secondo le procedure di cui agli articoli precedenti.
5. Con le stesse modalità e termini per la reiscrizione dei fondi vincolati, di cui al precedente art. 8, annualmente si provvede alla iscrizione, negli appositi fondi per la riassegnazione dei residui perenti vincolati di cui all’art. 71, comma 3 della legge regionale di contabilità, di una somma pari alle economie realizzatesi per perenzione sui capitoli di spesa finanziati con assegnazioni statali e della UE con vincolo di destinazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi