REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 2001 , N. 1

Regolamento di contabilità della Giunta regionale

(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 06 Aprile 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-04-02;1

Art. 25.
Revisione degli impegni.(3)
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, i dirigenti ciascuno per la propria competenza provvedono con apposita comunicazione scritta alla revisione degli impegni relativi alle somme non pagate entro il secondo e settimo esercizio successivi a quello in cui gli impegni sono stati assunti e riferiti, rispettivamente, alle spese correnti e alle spese in conto capitale.
2. La revisione dei suddetti residui consiste nell’accertare le ragioni del mantenimento, in tutto o in parte, degli stessi.
3. Con la comunicazione di cui al comma 1, si provvede anche alla cancellazione, ai sensi del precedente art. 16, degli impegni per i quali si siano verificate le ipotesi di decadenza, di prescrizione o, in generale, di insussistenza del debito stesso.
NOTE:
3. L’articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 3 del r.r. 12 luglio 2001, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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