1. Le spese della regione possono essere effettuate con le procedure degli articoli seguenti, mediante fondi accreditati a favore di funzionari delegati, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere al procedimento ordinario di erogazione delle spese.
2. I fondi di cui al precedente comma sono utilizzati mediante aperture di credito o per l’espletamento delle funzioni economali dei servizi centrali e decentrati.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia