REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 2001 , N. 1

Regolamento di contabilità della Giunta regionale

(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 06 Aprile 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-04-02;1

Art. 27.
Autorizzazione e contenuti delle aperture di credito.(5)
1. Il procedimento con il quale sono messi a disposizione i fondi di cui al precedente articolo, è denominato Apertura di Credito ed i funzionari sono riconducibili, di norma, in coloro che assumono la direzione delle unità organizzative decentrate facenti capo agli S T.A.P.
2. Le aperture di credito sono autorizzate con decreto del dirigente competente per materia.
3. Con il decreto di apertura di credito, si determina:
a) la singola opera o intervento o spesa da effettuare e il relativo importo;
b) il funzionario delegato a favore del quale è disposta l’apertura di credito;
c) l’impegno di spesa sul competente capitolo di bilancio.
4. Il decreto di cui al comma tre è trasmesso al funzionario delegato ed alla ragioneria ai fini della successiva rendicontazione.
NOTE:
5. L’articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 4 del r.r. 12 luglio 2001, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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