REGOLAMENTO REGIONALE
2 aprile 2001
, N. 1
Regolamento di contabilità della Giunta regionale
(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 06 Aprile 2001 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-04-02;1
Art. 34.
1. La funzione di cassa economale è svolta da un Economo centrale e dagli Economi periferici, nominati con provvedimenti organizzativi approvati dalla Giunta: ognuno di essi gestisce un fondo economale autonomo, la cui entitàè determinata annualmente con decreto del dirigente della struttura competente per materia.
2. I fondi degli Economi centrale e periferici sono resi disponibili in appositi conti correnti bancari accesi presso gli istituti di credito che gestiscono il servizio di Tesoreria regionale. Gli interessi netti maturati sui conti sono versati al bilancio regionale direttamente a cura del Tesoriere alla scadenza del periodo di maturazione e, in ogni caso, all’estinzione del conto corrente.
3. L’Economo centrale e quelli periferici, ciascuno per i rispettivi conti correnti, dispongono pagamenti nei limiti di liquidità dei fondi rispettivamente accreditati e comunque entro i limiti delle somme prenotate, come definite dal successivo art. 35.
4. La Regione provvede, secondo le norme di legge in vigore, ad assicurare i rischi derivanti da furto, incendio e rapina di denaro e valori custoditi dagli incaricati, anche nel caso in cui espletino attività di portavalori.
5. L’Economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione e delle spese ordinate, sino a quando non ne abbia ottenuto formale discarico.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia