REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 2001 , N. 1

Regolamento di contabilità della Giunta regionale

(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 06 Aprile 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-04-02;1

Art. 36.
(Utilizzi del fondo economale)(13)
1. L’Economo dispone dei fondi accreditati su apposito conto corrente a lui intestato, secondo le disposizioni contrattuali vigenti.
2. Il fondo economale è utilizzato mediante prelevamenti per le somme occorrenti e/o disposizioni di pagamento a valere sul relativo conto corrente (es. bonifici, MAV, F23/F24).
3. L’Economo detiene un fondo in contanti la cui entità non può eccedere la somma complessivamente assicurata contro il furto e l’incendio.
4. I Dirigenti competenti in materia di Sicurezza, Gestione delle Sedi Istituzionali e Servizi Interni e Patrimonio, in deroga alle limitazioni previste dalla d.g.r. 48207 del 14 febbraio 2000, sono autorizzati all’uso di una carta di credito regionale agli stessi intestata per l’effettuazione degli acquisti economali previsti all’art. 38, ivi compresi quelli on-line, riconducibili a beni o servizi di carattere non continuativo imprevedibili o urgenti, funzionali all’espletamento delle attività dell’Amministrazione.
5. L’utilizzo della carta di credito regionale disciplinato al successivo art. 38è soggetto alle medesime disposizioni della cassa economale quanto a rendicontazione, ispezioni e controlli.
NOTE:
13. L'articolo è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b) del r.r. 27 dicembre 2022, n. 11. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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