REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 2001 , N. 1

Regolamento di contabilità della Giunta regionale

(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 06 Aprile 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-04-02;1

Art. 37.
(Restituzione delle somme accreditate)(14)
1. Entro il 31 dicembre l’Economo è obbligato a versare in conto entrata dell’accertamento operato in partita di giro del bilancio regionale la somma a lui accreditata all’inizio dell’esercizio stesso al netto delle spese effettuate.
2. Ai fini della continuità del servizio di Cassa e per evitare eventuali interruzioni dello stesso, all’inizio dell’anno ed in attesa dell’erogazione del nuovo fondo economale, può essere richiesto al Tesoriere di provvedere, tramite carta contabile, all’effettuazione di un versamento sul conto dell’Economo per il pagamento delle spese inderogabili ed urgenti. Il relativo sospeso di uscita verrà regolarizzato con l’emissione dei mandati di accreditamento del fondo economale a copertura entro e non oltre 30 giorni dall’effettuazione del versamento.
NOTE:
14. L'articolo è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b) del r.r. 27 dicembre 2022, n. 11. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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