REGOLAMENTO REGIONALE
2 aprile 2001
, N. 1
Regolamento di contabilità della Giunta regionale
(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 06 Aprile 2001 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-04-02;1
Art. 38.
1. Le spese di natura economale che possono essere assunte a carico del bilancio regionale, nei limiti degli stanziamenti dei competenti capitoli di bilancio, sono le seguenti:
a) gli acquisti di beni e servizi di modico valore entro il limite di € 1.500,00 oltre a IVA a fronte di spese di non rilevante ammontare aventi natura episodica, imprevedibili, non preventivabili ovvero non di agevole programmabilità che, per la loro particolare natura di spesa imprevista minuta e/o urgente, non richiedono l’espletamento delle ordinarie procedure contrattuali e che sono necessarie per il funzionamento degli uffici;
2. Nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1, il fondo di anticipazione è utilizzabile esclusivamente per le spese di seguito indicate:
b) beni di consumo e servizi di riparazione d’impianti e attrezzature, nonché di autoveicoli e altri beni mobili registrati e altri beni mobili in genere;
e) cancelleria, stampati, modulistica, pubblicazioni e riproduzioni grafiche per rilegatura, materiale di consumo e ricambi d’uso di attrezzature di ogni genere;
3. Trattandosi di spese per acquisti non incardinati in procedure negoziali, le suddette spese non soggiacciono:
4. Ai fini del comma 3 non sono ammessi frazionamenti al fine di evitare il superamento delle soglie stabilite dalle norme sui contratti pubblici.
5. Con esclusione delle spese per acquisti di beni e servizi, il limite dei € 1.500 oltre a IVA (sino a un massimo di € 5.000 – iva esclusa) è eccezionalmente derogato per le spese di cui al seguente elenco, in caso di attestata urgenza, imprevedibilità o specificità delle stesse (tali per cui non sia oggettivamente possibile ricorrere al procedimento ordinario di pagamento):
b) Canoni, tasse, imposte, tributi a carico di Regione ed altri oneri afferenti i beni mobili e immobili di proprietà regionale ovvero in locazione o in uso;
c) Sanzioni a carico di Regione, il cui ritardato pagamento possa comportare ulteriori addebiti all’Ente. La Struttura che richiede il pagamento della sanzione dovrà contestualmente attestare l’avvio dei procedimenti utili, in accordo con la Struttura competente in materia di Personale, ad individuare le responsabilità che hanno causato l’applicazione della sanzione;
d) Spese per la registrazione di contratti, sentenze, acquisto valori bollati/contributi unificati ed oneri fiscali e diversi a carico della Regione;
e) Anticipi di missione e utilizzo di mezzi pubblici per motivi di servizio; utilizzo delle carte di credito dell’Ente per spese di missione dei dipendenti regionali;
f) Rimborsi spese anticipate dal Personale regionale per iscrizioni ad albi (Avvocati, Giornalisti), funzionali all’espletamento delle proprie funzioni;
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia