REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 2001 , N. 1

Regolamento di contabilità della Giunta regionale

(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 06 Aprile 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-04-02;1

Art. 42.
(Conti giudiziali) (21)
1. Annualmente, entro i termini previsti dalla normativa vigente, l’Economo redige, sottoscrive e trasmette alla competente struttura che si occupa del controllo il Conto Giudiziale relativo al fondo gestito nell’esercizio finanziario precedente, secondo i modelli adottati da apposita Deliberazione di Giunta Regionale. Il Conto Giudiziale deve essere redatto e presentato, ancorché in assenza di movimenti e con importi a zero, in conformità ai prospetti definiti per legge (d.p.r. 194/1996). La trasmissione non deve essere accompagnata dall’invio della documentazione di riferimento che sarà conservata agli atti per eventuali successive richieste istruttorie.
2. A seguito delle opportune verifiche della struttura competente in materia di Controlli, il Responsabile dei Servizi Finanziari redige il provvedimento di parificazione dei Conti giudiziali degli Economi, da sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale e alla successiva trasmissione alla Corte dei Conti, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, secondo le norme e le procedure vigenti.
NOTE:
21. L'articolo è stato sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. c) del r.r. 27 dicembre 2022, n. 11. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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