REGOLAMENTO REGIONALE
2 aprile 2001
, N. 1
Regolamento di contabilità della Giunta regionale
(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 06 Aprile 2001 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-04-02;1
Art. 43.
1. L’Economo è personalmente responsabile della corretta gestione di tutte le somme a lui accreditate o affidate. 2. 3.
2. Le spese da lui erogate sono sottoposte a verifiche ed ispezioni trimestrali a cura del Collegio dei Revisori. Ulteriori e autonome verifiche da parte del Collegio possono essere disposte in qualsiasi momento anche a campione. Mediante tali verifiche e ispezioni si accerta almeno la corretta tenuta del giornale di cassa e documentazione giustificativa previsti all’art. 38 ter, in particolare saldo contabile iniziale, discarichi, spese sostenute e saldo contabile finale alla data della verifica. Delle operazioni compiute viene redatto apposito verbale.
NOTE:
22. L’articolo è stato sostituito dall’art. 1, comma 8 del r.r. 12 luglio 2001, n. 4e successivamente dall'art. 3, comma 1, lett. c) del r.r. 27 dicembre 2022, n. 11.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia