REGOLAMENTO REGIONALE
2 aprile 2001
, N. 1
Regolamento di contabilità della Giunta regionale
(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 06 Aprile 2001 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-04-02;1
Art. 46.
Gestione depositi e accreditamento dei fondi.
1. I depositi di terzi per spese relative a prestazioni nell’interesse di privati per sopralluoghi e verifiche, nonché per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, nei casi in cui le spese medesime, per legge, gravano a carico dei richiedenti sono effettuati con versamenti mensili su appositi conti correnti postali e gestiti da funzionari delegati
2. I conti correnti postali, la cui apertura è autorizzata dal dirigente competente in materia di ragioneria, sono intestati a favore dei funzionari delegati, i cui prelievi sono effettuati esclusivamente con postagiro da emettere a scadenza mensile in favore del conto corrente postale intestato alla tesoreria regionale.
3. Con decreto del dirigente competente in materia di ragioneria, sulla scorta del versamento mensile effettuato dal funzionario delegato, si provvede ad accreditare un fondo di pari importo a favore del responsabile del servizio o dell’ufficio che è tenuto ad eseguire le prestazioni nell’interesse dei terzi depositanti.
4. Dell’avvenuta emissione del postagiro è data comunicazione contestuale alla struttura competente in materia di bilancio ragioneria, unitamente alla distinta delle singole somme affluite sul conto corrente, desunte dall’apposito registro di carico e scarico.
5. Gli accreditamenti sono disposti con imputazione al capitolo "Spese contrattuali a carico di terzi e spese per prestazioni nell’interesse di privati" iscritto tra le "contabilità speciali" del bilancio annuale di competenza.
6. Per quanto concerne le modalità per il trasferimento dei fondi, nonché per l’utilizzazione e l’erogazione degli stessi si applicano le norme di cui al precedente articolo 33.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia