REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 2001 , N. 1

Regolamento di contabilità della Giunta regionale

(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 06 Aprile 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-04-02;1

Art. 48.
Rendiconti.
1. I funzionari delegati devono, alle scadenze stabilite dall’articolo 43, produrre alla struttura competente in materia di ragioneria il rendiconto dei depositi esauriti nel corso del trimestre.
2. Al rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere allegato, per singolo deposito gestito, copia del conto finale di liquidazione, inviato al depositante, corredato dei documenti giustificativi delle spese sostenute e dell’eventuale rimborso eseguito.
3. I rendiconti sono approvati con decreto del dirigente competente in materia di bilancio e ragioneria agli effetti del discarico nei confronti del funzionario delegato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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