REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 2001 , N. 1

Regolamento di contabilità della Giunta regionale

(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 06 Aprile 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-04-02;1

Art. 50.
Disposizioni transitorie.(25)
1. Entro il 31 luglio 2001, la struttura Ragioneria e Credito provvede ad effettuare le seguenti operazioni con la tesoreria regionale:
a) estinguere tutte le linee di credito esistenti ai sensi della abrogata legge regionale 10 novembre 1979, n. 57;
b) regolarizzare i pagamenti effettuati dai funzionari delegati;
c) emettere gli ordinativi di pagamento a valere sugli impegni di spesa relativi alle aperture di credito preesistenti ed operanti e accreditando le somme sui fondi economali dei funzionari delegati.
2. In attesa dell’adozione dei provvedimenti di decentramento alle direzioni generali delle funzioni contabili, i riferimenti alle unità organizzative di cui agli articoli 31, 33, 35, 36, 37, 40, 41 secondo comma, 43, 44, e 49 del presente regolamento, sono da intendersi alla struttura Ragioneria e Credito.
3. Le disposizioni contenute negli articoli dal 46 al 48 del presente regolamento si applicano alle gestioni sorte precedentemente all’adozione della d.g.r. n. 41876 del 12 marzo 1999 .
NOTE:
25. L’articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 9 del r.r. 12 luglio 2001, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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