1. La dimostrazione dei risultati finali di gestione avviene mediante il rendiconto costituito da:
a) il conto del bilancio in cui sono dimostrati i risultati della gestione finanziaria autorizzatoria delle previsioni di competenza, della gestione finanziaria dei residui, nonché del bilancio di cassa;
b) il conto generale del patrimonio in cui sono dimostrate le variazioni intervenute nel patrimonio partendo dalla situazione patrimoniale iniziale e determinando la situazione patrimoniale finale.
2. Al rendiconto è allegata la relazione illustrativa della Giunta regionale contenente:
a) valutazioni in ordine ai risultati della gestione posta in essere attraverso l’attività legislativa e amministrativa dell’ente;
b) verifiche in merito al grado di attuazione delle previsioni di bilancio;
c) illustrazione dei criteri di valutazione del patrimonio;
d) ogni altro elemento utile per acquisire elementi conoscitivi anche per le future previsioni.
3. La Giunta regionale approva il progetto di legge relativo al rendiconto generale corredato della relazione illustrativa e lo invia al Consiglio regionale per la relativa approvazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia