REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 2001 , N. 1

Regolamento di contabilità della Giunta regionale

(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 06 Aprile 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-04-02;1

Art. 52.
Istruttoria bilanci di previsione.
1. In attuazione dell’art. 78 della legge regionale di contabilità, gli Enti ed aziende dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, adottano il bilancio di previsione sulla base del bilancio regionale presentato dalla Giunta al Consiglio e lo trasmettono alla struttura della Giunta regionale competente per materia.
2. La struttura competente per materia, esaminato l’atto per verificare la coerenza e la conformità con i programmi, indirizzi e direttive regionali ed acquisito il parere della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria riguardo alla regolarità tecnico contabile ed alla conformità con le previsioni del bilancio regionale, formula le eventuali osservazioni e le trasmette all’ente il quale è tenuto entro 15 giorni dal ricevimento della nota di sospensione a fornire le opportune controdeduzioni.
3. Espletato l’iter istruttorio la struttura competente per materia predispone gli atti da sottoporre alla Giunta regionale al fine della trasmissione al Consiglio per la ratifica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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