REGOLAMENTO REGIONALE 26 settembre 2002 , N. 9

Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna

(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9

Art. 5.
Doveri di precauzione.
1. Il comandante deve accertarsi che la navigazione sia possibile senza pericolo. Egli adatta la rotta alle condizioni locali e prende tutte le misure precauzionali che il dovere di vigilanza richiede, in special modo per evitare:
a) di mettere in pericolo o di molestare le persone;
b) di causare danni ad altri unità nautiche, alla proprietà altrui, alle rive, alle opere idrauliche o alle installazioni di qualsiasi natura che si trovano in acqua o sulle rive;
c) di intralciare la navigazione o la pesca;
d) di inquinare le acque o di alterarne le sue proprietà.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai responsabili delle installazioni galleggianti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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