REGOLAMENTO REGIONALE 26 settembre 2002 , N. 9

Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna

(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9

Art. 8.
Utilizzazione della via navigabile.
1. La lunghezza, la larghezza, l’altezza, il pescaggio e la velocità dell’unità nautica, o del convoglio devono essere compatibili con le caratteristiche tecniche della via navigabile e delle sue opere idrauliche.
2. Nel caso in cui l’unità nautica danneggi un’opera idraulica, il comandante deve immediatamente avvisare del fatto le autorità competenti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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