REGOLAMENTO REGIONALE
26 settembre 2002
, N. 9
Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna
(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9
Art. 9.
Oggetti pericolosi, perdite d’oggetti, ostacoli.
1. È proibito lasciare debordare dalle unità nautiche e dalle installazioni galleggianti oggetti che compromettano la sicurezza nella via navigabile.
2. Quando una unità nautica o un’installazione galleggiante perde un oggetto che non può essere immediatamente recuperato e può essere pericoloso per la navigazione, il comandante o la persona responsabile dell’installazione galleggiante devono immediatamente avvisare del fatto le autorità competenti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia