REGOLAMENTO REGIONALE 26 settembre 2002 , N. 9

Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna

(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9

Art. 14.
Unità nautiche incagliate o affondate.
1. Se una unità nautica è incagliata o affondata e se ne risulti un pericolo per la sicurezza della navigazione, occorre segnalarlo e prendere immediatamente le misure necessarie per evitare il pericolo. In caso d’impossibilità dovranno essere avvertite senza indugio le Autorità nautiche territorialmente competenti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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