REGOLAMENTO REGIONALE 26 settembre 2002 , N. 9

Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna

(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9

Art. 19.
Disposizione e visibilità dei fanali.
1. I fanali d’albero devono essere disposti nell’asse dell’unità nautica ed emettere una luce bianca visibile dal davanti su un arco d’orizzonte di 225º, vale a dire di 112º 30’ su ogni lato. La loro distanza dal punto d’intersezione della linea dei fanali laterali con l’asse dell’unità nautica deve essere almeno di 0,5 m. Sono collocati, per quanto possibile, a prua; nel caso di convogli rimorchiati, sono collocati sull’unità nautica di testa.
2. Due fanali laterali sono disposti sull’unità nautica, uno a luce verde a tribordo e uno a luce rossa a babordo. Ciascuno deve essere visibile dal davanti, sul lato corrispondente, su un arco d’orizzonte di 112º 30’. La loro distanza non deve essere inferiore alla metà della larghezza dell’unità nautica, ma deve raggiungere almeno 1 m.
3. I fanali di poppa devono, se possibile, essere disposti nell’asse dell’unità nautica ed emettere una luce bianca, visibile da dietro su un arco d’orizzonte di 135º, vale a dire 67º 30’ su ogni lato.
4. I fanali visibili da ogni lato lo sono su un arco d’orizzonte di 360º.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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