REGOLAMENTO REGIONALE 26 settembre 2002 , N. 9

Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna

(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9

Art. 24.
Lampade e riflettori.
1. È vietato fare uso di lampade e di riflettori che possono essere scambiati con i fanali prescritti.
2. L’uso di riflettori non deve provocare abbagliamento, mettere in pericolo o ostacolare la navigazione o la circolazione a terra.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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