REGOLAMENTO REGIONALE 26 settembre 2002 , N. 9

Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna

(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9

Art. 65.
Navigazione in caso di scarsa visibilità.
1. Le unità nautiche che non possono emettere i segnali ottici e quelli acustici prescritti e che non dispongono né di una bussola né di un radar non devono uscire in caso di scarsa visibilità (notte, nebbia, nevischio). Quando, durante la navigazione, il tempo si offusca esse devono raggiungere, non appena le circostanze lo permettono, un porto o avvicinarsi alla riva.
2. Le unità nautiche senza radar come pure quelle che dispongono di un radiorivelatore devono ridurre la velocità in funzione della diminuita visibilità e comunicare per radiotelefono alle unità nautiche provenienti in senso inverso le informazioni necessarie per la sicurezza della navigazione. Esse devono sostare se le circostanze lo richiedono.
3. Sulle unità nautiche e sui convogli nei quali la distanza tra timoneria e prua supera i 15 m deve essere posta una vedetta a prora. Essa deve essere in grado di vedere o sentire il comandante; qualora ciò non sia possibile è necessario che vi sia un’installazione tale da permettere le comunicazioni tra la prora e la cabina di pilotaggio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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