REGOLAMENTO REGIONALE
26 settembre 2002
, N. 9
Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna
(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9
Art. 69.
Stazionamento.
1. I luoghi di stazionamento sono scelti in modo da non ostacolare la navigazione. È vietato sostare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti e ninfee). Di regola, occorre tenere da queste una distanza di almeno 25 m.
2. Le unità nautiche in stazionamento devono essere ancorate od ormeggiate in maniera sicura, tenuto altresì conto del moto ondoso e del risucchio provocato dalle unità nautiche in navigazione. Esse devono poter seguire le variazioni del livello dell’acqua.
3. L’ancoraggio è vietato in prossimità degli impianti dei pescatori professionisti segnalate come tali.
4. All’esterno dei luoghi di stazionamento autorizzati, le unità nautiche possono restare ancorate od ormeggiate per più di 24 ore soltanto se una persona si trova a bordo.
5. Lo stazionamento delle unità nautiche che portano merci pericolose è consentito solo nei luoghi autorizzi e con a bordo un servizio di guardia permanente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia