REGOLAMENTO REGIONALE 26 settembre 2002 , N. 9

Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna

(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9

Art. 69.
Stazionamento.
1. I luoghi di stazionamento sono scelti in modo da non ostacolare la navigazione. È vietato sostare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti e ninfee). Di regola, occorre tenere da queste una distanza di almeno 25 m.
2. Le unità nautiche in stazionamento devono essere ancorate od ormeggiate in maniera sicura, tenuto altresì conto del moto ondoso e del risucchio provocato dalle unità nautiche in navigazione. Esse devono poter seguire le variazioni del livello dell’acqua.
3. L’ancoraggio è vietato in prossimità degli impianti dei pescatori professionisti segnalate come tali.
4. All’esterno dei luoghi di stazionamento autorizzati, le unità nautiche possono restare ancorate od ormeggiate per più di 24 ore soltanto se una persona si trova a bordo.
5. Lo stazionamento delle unità nautiche che portano merci pericolose è consentito solo nei luoghi autorizzi e con a bordo un servizio di guardia permanente.
6. Le unità nautiche in stazionamento al largo devono portare:
a) di giorno, un pallone nero posto ad un’altezza tale da renderlo visibile da tutti i lati;
b) di notte, due fanali ordinari a luce bianca uno in prua e l’altro a poppa, più basso di almeno due metri di quello a prua, visibili da ogni lato, per le unità minori è consentito un solo fanale ordinario a luce bianca.
7. Un convoglio in stazionamento al largo deve portare:
a) di giorno, un pallone nero, ad un’altezza tale da renderlo visibile da tutti i lati, sulle unità nautiche esterne in testa e in coda al convoglio;
b) di notte, un fanale ordinario a luce bianca su ogni unità nautica formante il convoglio.
8. Le segnalazioni di cui ai commi 6 e 7 non sono obbligatorie quando:
a) l’unità nautica è in stazionamento in una via navigabile dove la navigazione è impossibile o vietata;
b) quando l’unità nautica è in stazionamento fuori dal canale navigabile in una situazione manifestamente senza pericolo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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